Artigiano non è più una parola libera: cosa cambia con la nuova legge lombarda sull’artigianato
Con la Legge Regionale 6 marzo 2026, n. 7 – “Politiche regionali in materia di artigianato” (pubblicata sul BURL n. 11, supplemento del 10 marzo 2026), la Lombardia riscrive dopo oltre trent’anni le regole di un comparto che rappresenta quasi un terzo del tessuto produttivo regionale. La riforma manda in pensione la storica legge istitutiva del 1989 (l.r. 73/1989) e riordina una normativa che negli anni si era stratificata e frammentata.
Semplificazione dei ruoli, accesso al credito, digitalizzazione, sostenibilità, ricambio generazionale, riconoscimento “Qualità artigiana”: i temi sono molti. Ma ce n’è uno che merita un’attenzione particolare, perché tocca da vicino chiunque comunichi e venda, anche online. La legge stabilisce nero su bianco che la parola “artigiano” non è di tutti.
E gli hobbisti e i creativi? Occhio a come presentate le vostre creazioni
Il punto che riguarda più da vicino chi crea per passione è netto: la stretta sulla parola “artigianale” non colpisce solo le imprese, ma si estende anche a hobbisti, maker, creativi e venditori occasionali. Chi realizza bijoux, candele, ceramiche, quadri, decorazioni, oggetti in legno, ricami o accessori può continuare a vendere le proprie creazioni nei limiti previsti dalle regole regionali e comunali sulla vendita occasionale (tesserino, numero massimo di manifestazioni all’anno, tetti di valore dei singoli pezzi) — ma d’ora in poi deve fare attenzione a come le presenta. Secondo le indicazioni del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il divieto di usare “artigiano”, “artigianato” e “artigianale” vale anche per chi opera in fiere e mercatini in modo saltuario e occasionale, se non è iscritto come impresa artigiana.
La distinzione da tenere a mente è semplice ma decisiva: “fatto a mano” non è sinonimo di “artigianale”. “Fatto a mano” descrive come è realizzato l’oggetto; “artigianale”, dopo questa riforma, richiama anche chi lo produce e la sua qualifica. E non conta solo il cartellino sul banco: attenzione a tutta la comunicazione — bio di Instagram, descrizioni sui marketplace, pagine Facebook, volantini, biglietti da visita, nome del banco al mercatino.
In pratica, se non siete iscritti come impresa artigiana:
- Parole che potete usare (purché veritiere e non ingannevoli): “fatto a mano”, “realizzato a mano”, “dipinto a mano”, “creato personalmente”, “pezzo unico”, “su misura”, “di produzione propria”, “realizzato con tecniche tradizionali”, “handmade”.
- Parole da evitare riferite ai vostri prodotti: “artigianale”, “artigiano”, “artigianato”, “creazioni artigianali”, “produzione artigianale”, “laboratorio artigianale”, “mercatino artigianale”.
Nessuno mette in discussione il valore, l’originalità o la cura dei vostri manufatti: un pezzo hobbistico può essere bellissimo, unico e fatto a mano, e venduto in piena legittimità. Semplicemente, per definirlo “artigianale” serve il presupposto giuridico dell’impresa artigiana iscritta. Se poi l’attività diventa stabile, organizzata e continuativa, il discorso cambia: si esce dall’hobby e si entra nel campo dell’impresa, con i relativi obblighi — e, se ci sono i requisiti, con l’iscrizione che consente finalmente di usare a pieno titolo la parola “artigianale”.
La parola “artigiano” diventa un titolo, non un aggettivo
Il cuore della novità sta nell’articolo 9 della legge. Due commi, in particolare, cambiano le regole del gioco:
- Nessuna impresa può usare nell’insegna, nella ditta o nel marchio una denominazione che richiami l’artigianato, se non è annotata nel registro delle imprese con la qualifica di impresa artigiana (art. 9, comma 7).
- Nessun prodotto o servizio può essere denominato, venduto, prestato o pubblicizzato come “artigianale” se non proviene da un’impresa regolarmente annotata come artigiana (art. 9, comma 8).
Detto in modo diretto: “artigiano”, “artigianale”, “artigianato” smettono di essere claim pubblicitari liberamente utilizzabili da chiunque e diventano, di fatto, termini riservati. Non basta più “fare le cose a mano” o richiamare un’estetica artigianale: serve la qualifica formale.
È una distinzione che vale la pena tenere a mente per chi si occupa di comunicazione e marketing. La formulazione (“denominato, venduto, prestato o pubblicizzato”) è ampia: non riguarda solo l’insegna del negozio, ma il posizionamento commerciale nel suo insieme. Chi scrive “prodotto artigianale” su una scheda prodotto e-commerce, in un post social o in un volantino sta usando un termine che oggi ha un preciso presupposto di legge.
Le sanzioni: dalle vecchie Lire agli euro
Chi non rispetta queste regole rischia. L’articolo 19 aggiorna il quadro sanzionatorio, convertendo gli importi dalle vecchie Lire della normativa precedente in euro:
- Da 250 a 2.500 euro per l’uso non consentito di riferimenti all’artigianato nella ditta, ragione sociale, denominazione, insegna, marchio o nella commercializzazione — e la sanzione si applica per ogni singolo episodio o prodotto messo in commercio, non una tantum.
- Da 250 a 2.500 euro anche per chi esercita l’attività artigiana senza aver annotato la qualifica nel registro delle imprese.
- Da 500 a 2.500 euro in caso di dichiarazioni non veritiere presentate per l’annotazione, ferme restando eventuali responsabilità penali.
C’è di più. Oltre alle sanzioni pecuniarie, i Comuni possono disporre la sospensione temporanea dell’attività fino a venti giorni in caso di mancato rispetto dei requisiti di legge e, se la violazione si ripete, arrivare al divieto di prosecuzione dell’attività (art. 19, comma 2). A gestire e incassare le sanzioni sono i Comuni sul cui territorio viene accertata la violazione.
Chi è “impresa artigiana” per la legge
Perché tutto questo abbia senso, la legge ridefinisce con chiarezza i requisiti. È imprenditore artigiano chi esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l’impresa, assumendone oneri e rischi e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo (art. 5). La qualifica si ottiene con l’annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese presso la Camera di commercio, che ha carattere costitutivo: è la condizione essenziale anche per accedere alle agevolazioni regionali.
I ruoli istituzionali vengono ridisegnati: alla Regione la programmazione e l’indirizzo; alle Camere di commercio la gestione operativa delle annotazioni; ai Comuni le verifiche sul territorio e l’irrogazione delle sanzioni. Contro i provvedimenti del Conservatore del registro è ammesso ricorso alla Giunta regionale entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione (art. 10).
Il secondo livello: la stretta nazionale
La tutela della parola “artigiano” non è solo lombarda. Sul piano nazionale, la Legge 11 marzo 2026, n. 34 (la prima “Legge annuale sulle piccole e medie imprese”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 marzo 2026 ed entrata in vigore il 7 aprile 2026) interviene sullo stesso terreno con toni ancora più netti.
L’articolo 16 modifica la legge quadro sull’artigianato del 1985 e vieta l’uso dei riferimenti all’artigianato nella ditta, nell’insegna, nel marchio e in qualsiasi forma di promozione — comprese inserzioni sui social e sui siti web — a chi non è iscritto all’Albo delle imprese artigiane e non produce direttamente ciò che vende come artigianale. Il requisito è quindi doppio: iscrizione all’albo e produzione diretta.
Cambia soprattutto l’entità delle sanzioni: sul fronte nazionale è prevista una sanzione amministrativa pari all’1% del fatturato dell’impresa, con un minimo di 25.000 euro per ogni singola violazione — una cifra pensata proprio per impedire alle grandi aziende di considerare la multa come un semplice “costo di marketing”. Non è previsto un periodo transitorio.
Per chi non è iscritto restano lecite alcune formule alternative, purché non ingannevoli: “fatto a mano”, “tradizionale”, “di produzione propria”, “su misura”, “sartoriale”. E sopravvivono i regimi speciali preesistenti, come quello della “birra artigianale” o le tutele IGP non agroalimentari (dal vetro di Murano ai merletti di Burano).
Perché conta
Il messaggio che arriva dai due provvedimenti è convergente: “artigiano” torna a significare qualcosa di preciso. Per le imprese autentiche è una difesa contro l’abusivismo che per anni ha diluito il valore del termine; per i consumatori è una garanzia di trasparenza, con l’avvertenza che d’ora in poi “artigianale” indicherà un preciso status giuridico più che, di per sé, un metodo di lavorazione o ingredienti freschi.
Per chi comunica, vende e fa marketing, la conseguenza è pratica e immediata: prima di scrivere “artigianale” su un sito, una scheda prodotto, un’etichetta o un post, conviene verificare che dietro ci sia un’impresa realmente iscritta. La parola, oggi, ha un prezzo — e un presupposto.
Fonti normative: Legge Regionale Lombardia 6 marzo 2026, n. 7 (BURL n. 11, suppl. del 10 marzo 2026); Legge 11 marzo 2026, n. 34 (G.U. n. 68 del 23 marzo 2026).